Spiegare la cremazione
La pratica della cremazione è in costante crescita, anche in Italia. I dati dicono che nel 2018 gli impianti per eseguirla sono 83 e che si sono effettuate 220.684 cremazioni (pari cioè al 30 per cento dei decessi). In Europa la cremazione ha a sua volta raggiunto e superato il 38 per cento del settore.
La cremazione è una forma di trattamento dei cadaveri, che vengono prima bruciati e poi ridotti in cenere. Era praticata già nell’antichità dagli etruschi, dai greci e dai romani; poi la chiesa la vietò, considerandola una forma pagana: ancora oggi la Chiesa cattolica raccomanda la sepoltura, pur non proibendo la cremazione, dicendo che le ceneri devono essere conservate comunque nei cimiteri e non disperse o conservate altrove. La cremazione rimase dunque una pratica rara, fino a quando l’Illuminismo e Napoleone Bonaparte cambiarono le cose: tramite il celebre Editto di Saint Cloud del 1804, Napoleone pose le basi delle moderne norme legislative in materia di diritto cimiteriale stabilendo che la morte e i cadaveri fossero un problema di salute pubblica. Da allora la cremazione si affermò nel mondo occidentale sia come espressione di un pensiero libero e razionale, sia come soluzione efficace al problema degli spazi cimiteriali. La realizzazione del primo impianto crematorio in Italia avvenne a Milano nel 1876.
La cremazione oggi può essere scelta attraverso un testamento o l’iscrizione a una delle Società per la Cremazione, associazioni senza scopo di lucro eredi di un movimento nato nella seconda metà dell’Ottocento. Dal 1990 il diritto di scelta della cremazione è possibile anche per i familiari della persona che è morta, a meno che non ci sia un desiderio contrario espresso e documentato in vita dal defunto stesso. È ammessa anche la cremazione di un minore.
A seguito di una morte, va fatta la dichiarazione di morte all’ufficiale di stato civile del comune di decesso, al quale va inoltrata anche la richiesta di cremazione. La legge stabilisce che la cremazione debba essere eseguita da personale appositamente autorizzato e che nel crematorio vada inserito l’intero feretro. Tutte le ceneri derivanti dalla cremazione vengono raccolte in un’urna cineraria che deve riportare nome, cognome, data di nascita e di morte del defunto, su un cartellino.
Oltre che nei cimiteri, in Italia è possibile conservare le ceneri a casa ed è possibile anche disperderle, ma per entrambe le pratiche servono delle autorizzazioni, che sono separate: l’autorizzazione all’affido delle ceneri non coincide con l’autorizzazione alla dispersione. Il luogo di conservazione dell’urna è la residenza dell’affidatario, cioè della persona che ha ricevuto l’autorizzazione. La variazione di residenza deve essere comunicata al comune; il comune stesso, attraverso la polizia mortuaria, potrebbe anche fare dei controlli per verificare l’effettiva collocazione delle ceneri. L’affidatario non può cedere l’urna ad altri, nemmeno temporaneamente. Può comunque rinunciare alla custodia, e se muore a sua volta l’urna che conservava verrà consegnata al comune.
La dispersione delle ceneri viene autorizzata, secondo la volontà del defunto, dall’ufficiale di stato civile del comune dove è avvenuto il decesso. La dispersione può essere consentita in apposite aree dei cimiteri (“giardini del ricordo”) o in aree private all’aperto (con il consenso dei proprietari). Può essere consentita (sempre dalle autorità comunali del luogo) la dispersione in natura, in mare, nei laghi, nei fiumi rispettando però alcune norme igieniche (non si possono disperdere le ceneri nei centri abitati, per esempio). Non si possono poi disperdere le ceneri in più luoghi, non si può sotterrare l’urna, ma scegliendo un’urna biodegradabile ed ecologica la si può gettare direttamente in mare, dove si dissolverà disperdendo le ceneri. Non si possono, infine, trasformare le ceneri in oggetti commemorativi.
La legge (la numero 130 del 2001) stabilisce che la dispersione delle ceneri non autorizzata è punita con la reclusione da due mesi a un anno e con una multa (le ceneri hanno insomma lo stesso status del cadavere). Non tutti possono poi disperdere le ceneri: la legge precisa che sono legittimati il coniuge, un altro familiare avente diritto, l’esecutore testamentario, il rappresentante legale dell’associazione a cui il defunto risultava iscritto o, in mancanza di tutto questo, il personale autorizzato dal comune.
Tratto da: “Il Post”