Ceneri del defunto: si possono tenere in casa?
Cremazione: come viene fatta?
La cremazione prevede l’incenerimento del cadavere tramite combustione. In questo modo il corpo viene trasformato in gas e frammenti ossei, che dopo essere ridotti in cenere, quest’ultima può essere:
- conservata in un’urna,
- sepolta;
- sparsa in luoghi opportuni.
La legge prevede che, accanto ai crematori, vengano disposte sale apposite in cui eseguire i riti di commemorazione e commiato del defunto.
Cremazione: chi decide?
La cremazione può essere decisa:
- dal defunto tramite testamento, a meno che i familiari presentino una dichiarazione successiva redatta e sottoscritta di pugno dal de cuius, in cui esprime una volontà contraria alla pratica dell’incinerazione;
- dal coniuge e dai parenti più vicini, con atto scritto. Se concorrono più parenti dello stesso grado, per disporre la cremazione è necessaria la maggioranza assoluta di essi da comunicare all’ufficiale dello stato civile del comune di decesso o di ultima residenza del defunto;
- attraverso l’adesione ad associazioni riconosciute, il cui scopo è la cremazione dei cadaveri degli associati. Anche in questo caso è necessaria una dichiarazione scritta in carta libera, datata e sottoscritta dall’associato. Se l’associato non è in grado di scrivere, la dichiarazione da cui deve risultare inequivocabilmente la volontà di essere cremato, può essere redatta con altri mezzi e da altri soggetti purché confermata da due testimoni. La dichiarazione infine e in ogni caso deve essere convalidata dal Presidente dell’associazione. L’iscrizione a questo tipo di associazioni prevale sull’eventuale parere contrario dei familiari, a meno che non producano una dichiarazione autografa del defunto successiva in cui manifesti volontà contraria alla cremazione;
- in caso di minori e interdetti, la volontà alla cremazione deve essere manifestata dai loro legali rappresentanti.
Una volta che il sindaco del comune di decesso riceve la manifestazione di volontà alla cremazione ha l’obbligo immediato d’inoltrare il relativo processo verbale all’ufficiale di stato civile dell’ente comunale di ultima residenza del defunto.
Cremazione: quando è lecita?
La cremazione e la dispersione delle ceneri è lecita quando:
– è voluta espressamente dal defunto o dai soggetti legittimati a decidere;
– è autorizzata dall’ufficiale dello stato civile del comune dell’avvenuto decesso, previa acquisizione:
- del certificato del medico necroscopo da cui deve risultare che il sospetto di morte non è riconducibile a reato;
- del nulla osta dell’Autorità Giudiziaria, in caso di segnalazione di morte improvvisa o sospetta, da cui deve risultare il permesso alla incinerazione.
La cremazione può essere quindi disposta solo se le cause della morte sono certe, poiché la sua pratica impedisce ogni esame del cadavere, primo tra tutti, l’autopsia. Per questo la legge, per finalità d’indagine, impone al medico necroscopo di raccogliere e conservare per 10 anni campioni di liquidi biologici e cutanei del defunto.
Ceneri del defunto: dove si possono disperdere?
La dispersione delle ceneri può essere eseguita, nel rispetto della volontà del defunto:
- in aree apposite all’interno dei cimiteri;
- in natura, ossia in mare, nei laghi e nei fiumi solo nei ratti liberi da imbarcazioni e opere;
- in aree private purché all’aperto, con il permesso dei proprietari e senza finalità di lucro.
La dispersione è invece vietata nei centri abitati.
Ceneri del defunto: chi può disperderle?
La dispersione delle ceneri può essere eseguita:
- dal coniuge o altro familiare avente diritto;
- dall’esecutore testamentario;
- dal rappresentante legale dell’associazione la cui finalità è cremazione dei cadaveri degli associati e a cui il defunto era iscritto;
- dal personale autorizzato dal comune in assenza dei soggetti sopra indicati.
Ceneri del defunto: dove si possono conservare?
Chi decide di conservare le ceneri in un’urna deve sigillarla con cura e rispettare la disciplina regionale e comunale relativa alla sua conservazione, che deve in ogni caso:
- consentire l’identificazione dei dati anagrafici del defunto;
- avvenire tramite tumulazione, interramento o consegna ai familiari.
Il trasporto dell’urna che racchiude le ceneri non è assoggettato alle stesse regole igieniche previste per le salme, salva diversa volontà dell’autorità sanitaria. I camposanti destinati alla conservazione delle urne inoltre non sono tenuti a rispettare la distanza minima di duecento metri dai centri abitati.
Cremazione: chi paga?
Nel caso in cui il defunto risulti indigente le spese di cremazione e gli adempimenti cimiteriali sono sostenuti, nei limiti delle disponibilità ordinarie di bilancio, dal comune di ultima residenza del de cuius, indipendentemente dal luogo d’ incinerazione.
Il Ministero dell’interno, di concerto con quello della sanità, dopo aver sentito l’Associazione nazionale dei comuni italiani, la Confservizi e le associazioni maggiormente rappresentative che, fra i propri fini, hanno quello della cremazione degli associati, fissa le tariffe per la procedura d’incinerazione, conservazione o dispersione delle ceneri nelle specifiche aree cimiteriali.
Ceneri di defunto: si possono tenere in casa?
La legge consente di affidare l’urna con le ceneri del defunto, nel rispetto delle modalità stabilite dalla legislazione regionale e comunale territorialmente competente.
Esistono tuttavia delle regole di massima da rispettare sull’affidamento delle ceneri:
- la volontà deve essere stata espressa dal defunto;
- l’urna deve essere sigillata e riportare i dati anagrafici del defunto;
- la sua consegna ai familiari deve essere verbalizzata;
- l’urna deve essere collocata in un luogo sicuro, in cui non ci sia il rischio di profanazione o rimozione. Non è possibile infatti spostare l’urna liberamente. Chi la custodisce, se ha l’esigenza di spostarla in un’altra abitazione, deve richiedere apposita autorizzazione.
Ceneri di defunto: come chiedere autorizzazione per tenerle in casa?
Per tenere le ceneri del defunto in casa è necessario:
- presentare istanza scritta all’ufficiale dello stato civile del comune in cui è avvenuto il decesso;
- allegare alla domanda copia conforme del testamento pubblicato, o dell’atto da cui risulta la volontà del defunto. In assenza di testamento la richiesta deve essere presentata e sottoscritta dal coniuge o dal parente/parenti più prossimi, che hanno ricevuto l’incarico morale di scegliere al posto del defunto.
Conservazione delle ceneri in casa: gli obblighi da rispettare
Chi decide di conservare un’urna cineraria in casa deve sapere che:
- se si manomettono i sigilli o si decide di disperdere le ceneri senza preventiva autorizzazione dell’ufficiale dello stato civile, si commette un illecito penale, poiché la conservazione è soggetta ai controlli della polizia municipale;
- se non si vuole più conservare l’urna in casa propria, la rinuncia all’affidamento delle ceneri deve essere formalizzata con dichiarazione sottoscritta da inviare all’ufficiale dello stato civile, che a quel punto si assume l’impegno di conservare l’urna presso un cimitero a sue spese.
Cremazione: quando diventa reato
L’art 411 c.p. prevede che: “Chiunque distrugge, sopprime o sottrae un cadavere, o una parte di esso, ovvero ne sottrae o disperde le ceneri, è punito con la reclusione da due a sette anni. La pena è aumentata se il fatto è commesso in cimiteri o in altri luoghi di sepoltura, di deposito o di custodia. Non costituisce reato la dispersione delle ceneri di cadavere autorizzata dall’ufficiale dello stato civile sulla base di espressa volontà del defunto. La dispersione delle ceneri non autorizzata dall’ufficiale dello stato civile, o effettuata con modalità diverse rispetto a quanto indicato dal defunto, è punita con la reclusione da due mesi a un anno e con la multa da duemilacinquecentottantadue euro a dodicimilanovecentoundici euro.”
Dalla lettura della norma emerge che la cremazione è astrattamente riconducibile al reato di distruzione di cadavere, mentre la dispersione delle ceneri a quello di soppressione. Il legislatore, per evitare confusione prevede espressamente però che, se autorizzata dall’ufficiale dello stato civile e su volontà del defunto, la dispersione delle ceneri non costituisce reato, mentre se non autorizzata o effettuata in modalità diverse rispetto alle indicazioni del defunto, la dispersione è punita con la reclusione da due mesi a un anno e con la multa da 2.582 a 12.911 euro.
Tratto da: studio Cataldi